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Red 15 febbraio 2017
Smaltimento di carcasse animali: le regole
L´Assessorato regionale della Sanità, in collaborazione con la Presidenza della Regione, ha predisposto una circolare, dove si ribadisce una normativa comunitaria già esistente, per il trasporto ed il conferimento dei sottoprodotti di origine animale, delle categorie 1 e 3. Disponibilità di Tecnocasic per superare l´emergenza


CAGLIARI - L’Assessorato regionale della Sanità, in collaborazione con la presidenza della Regione, ha predisposto una circolare, dove si ribadisce una normativa comunitaria già esistente, per il trasporto ed il conferimento dei sottoprodotti di origine animale, delle categorie 1 e 3. Il provvedimento fa riferimento all’ordinanza firmata dal presidente della Regione il 24 gennaio, che interveniva per gestire l’emergenza venutasi a creare dopo il sequestro, deciso dalla Procura della Repubblica di Cagliari, dello stabilimento Agrolip di Macchiareddu. L’ordinanza prevede che i sottoprodotti siano raccolti, trasportati e dotati di apposito documento commerciale e di registro. In particolare, i sottoprodotti conferiti negli impianti di incenerimento e nelle discariche autorizzate costituiscono dei rifiuti e, in quanto tali, sono soggetti al rispetto della normativa sia sanitaria, sia ambientale.

Nello specifico, è stato rilevato che alcune ditte, pur avendo l’autorizzazione prevista per il trasporto di rifiuti, non possiedono quella relativa al trasporto dei Soa. Pertanto, per agevolare le ditte che volessero ottenere l’autorizzazione necessaria al trasporto dei Soa, l’Assessorato e la Presidenza hanno spiegato che ogni impresa che intenda effettuare il trasporto di tali sottoprodotti deve comunicare al Servizio veterinario della Asl, competente sul territorio in cui la ditta è registrata, riconosciuta o in cui ha la sede operativa, l’elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (con modello e targa) e le sue variazioni. La comunicazione deve contenere almeno: modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni. Inoltre, va specificata la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile e la sede, se diversa da quella operativa o di rimessaggio, dove è detenuto il registro delle partite. Nella comunicazione, vanno anche specificate la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati, l’indicazione dei punti di lavaggio e disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

Una volta ricevuta la comunicazione, il Servizio veterinario della Asl inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di Soa o prodotti derivati, assegnando quindi un codice di identificazione. La documentazione sull’avvenuta comunicazione, con l’attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto. Non è quindi soggetto all’obbligo di comunicazione l’impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, così come previsto dalla normativa comunitaria già vigente. «Abbiamo affrontato la questione con l’amministratore di Tecnocasic Giuseppe Cuccu, che ha dato la disponibilità a venire incontro alle difficoltà organizzative delle aziende suinicole per smaltire in emergenza quanto accumulato dopo la chiusura degli impianti Agrolip. Successivamente a una verifica tecnica tra Tecnocasic e gli allevatori interessati allo smaltimento si procederà, con uno specifico provvedimento, per superare questa nuova emergenza». Così il direttore generale della Presidenza Alessandro De Martini, che in questi giorni ha seguito di persona i lavori.


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