Skin ADV
Olbia 24
Notizie    Video   
NOTIZIE
Olbia 24 su YouTube Olbia 24 su Facebook Olbia 24 su Twitter
Olbia 24notiziealgheroOpinioniCosteLa via ferrata del Cabirol non è autorizzata
Stefano Deliperi 23 novembre 2016
L'opinione di Stefano Deliperi
La via ferrata del Cabirol non è autorizzata


Al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus è pervenuta la segnalazione di quanto pubblicato sulla pagina Facebook riferita a Corrado Conca, definitosi realizzatore della Via Ferrata del Cabirol, sulle falesie di Capo Caccia (Alghero). Ci include nell’elenco dei “cattivi” che determinerebbero la chiusura della via ferrata insieme all’associazione Mountain Wilderness – nelle persone del presidente Carlo Alberto Pinelli e dell’alpinista Alessandro Gogna – e dell’ignoto dirigente tecnico comunale algherese che starebbe per deciderne la chiusura. A parte ogni ulteriore considerazione, l’unica persona a cui si possano attribuire meriti e demeriti è proprio chi ha realizzato la stessa via ferrata. Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, infatti, non ha mai chiesto alcuna chiusura, mentre ha chiesto (26 aprile 2016) insieme a Mountain Wilderness le informazioni ambientali inerenti la presenza delle varie autorizzazioni alle amministrazioni pubbliche competenti.

Da tutte le risposte finora pervenute non è emersa alcuna autorizzazione, di alcun genere. Da ultimo anche il Comune di Alghero (Servizio pianificazione ed edilizia privata), recentemente sollecitato (15 ottobre 2016), ha comunicato (nota prot. n. 40686 del 22 novembre 2016) “che agli atti dell’Ufficio non risultano istanze volte al rilascio di titoli abilitativi e di autorizzazione paesaggistica” e che, quindi, “per quanto di competenza, si provvederà all’avvio delle attività connesse alle funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia”. Come tutti sanno, la parete rocciosa di Capo Caccia è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), mentre la fascia dei mt. 300 dalla battigia marina è tutelata con specifico vincolo di conservazione integrale (legge regionale n. 23/1993). Rientra, inoltre, nella zona di protezione speciale – ZPS ITB013044 e nel sito di importanza comunitaria – SIC “Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio” (codice ITB010042) ai sensi della direttiva n.92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat e nel parco naturale regionale “Porto Conte” (leggi regionali n. 31/1989 e s.m.i. e n. 4/1999). E’, inoltre, contigua all’area marina protetta “Capo Caccia / Isola Piana”.

Al Gruppo d’Intervento Giuridico onlus non interessano minimamente diatribe fra arrampicatori su roccia, scalatori, alpinisti o chiunque altro emergenti dai social network per ragioni sconosciute e irrilevanti ai fini della salvaguardia di un ambiente straordinario e unico. Interessa, invece, che questi interventi di “turismo attivo”, come li si vuol definire, siano rispettosi delle normative di tutela ambientale – e conseguentemente autorizzati – e che la loro fruizione si svolga in condizioni di assoluta sicurezza. Solo un anno fa (16 novembre 2015) il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, “su segnalazione del direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte”, aveva “deferito all’Autorità giudiziaria un giovane, appassionato di sport estremi di alta quota, per aver deteriorato, in concorso con altri in via di identificazione, le falesie rocciose del Promontorio di Capo Caccia, nel Parco di Porto Conte. Le falesie si trovano infatti all’interno di un sito protetto dalla Direttiva comunitaria habitat e nel Sito di importanza comunitaria ‘Capo Caccia e Punta Giglio’ e sono quindi tutelate da diversi vincoli di natura ambientale. Il personale forestale della Stazione e della Base navale di Alghero ha contestato al giovane di avere realizzato, senza alcuna autorizzazione, diversi fori nelle falesia del promontorio per inserirvi dei cilindri di metallo ad espansione, piastrine e bulloni di ancoraggio attraverso cui tendere nel vuoto una fettuccia elastica per praticare lo slacklining.

Tra le ipotesi di reato, oltre quelle sanzionate dall’articolo 733 bis del Codice penale per deterioramento di habitat in aree protette, sono state contestate le violazioni alle norme di tutela del Parco che vietano attività e opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e dell’ambiente naturale”. In parole povere, per realizzare opere simili bisogna avere preventivamente le necessarie autorizzazioni ambientali. Sembrerebbe ovvio, no? Quantomeno il vincolo paesaggistico è sussistente dal 1985 (art. 1, comma 1°, lettera a, della legge n. 431/1985) e la realizzazione di opere successive a tale data necessita di autorizzazione paesaggistica. Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica che le amministrazioni pubbliche competenti facciano presto definitiva chiarezza sulla reale situazione, sia con l’obiettivo della salvaguardia ambientale sia per garantire la sicurezza a escursionisti e fruitori di Capo Caccia.

*Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
26/3/2024
Il Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la legittimità di quanto si sta realizzando. Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza, il Comune di Alghero, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, informata la Procura della Repubblica


Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2024 Mediatica SRL - Alghero (SS)